risarcimento per infermieri

Domande generali sull'indennizzo. Risponde l'Associazione EpaC Onlus.

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risarcimento per infermieri

Messaggioda drago » lunedì 8 marzo 2010, 12:16

sono un infermiere, che ha contratto l'epac sul posto di lavoro. ho presentato domanda di indennizzo ai sensi della 210/92, mi è stata riconosciuta la settima categoria ed il nesso causale. c'è qualcuno che mi può dare notizie se ho diritto per fare domanda di risarcimento dannni al ministero della salute
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Re: risarcimento per infermieri

Messaggioda renza » lunedì 8 marzo 2010, 12:27

drago telefona alla sede di Roma, Troverai Massimiliano che ti sapra dare tutte le notizie più aggiornate, il numero lo trovi sul sito sell'Epac
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Re: risarcimento per infermieri

Messaggioda Gea » mercoledì 7 aprile 2010, 12:12

Ciao Drago, sono una collega. Oltre un avv. con le flebo quadrate :wink: ,............. ti mando alcune cose, se ti può aiutare:

Da quanto partono i famigerati 5 anni per la richiesta di risarcimento danni al Ministero della Salute?
Ce lo spiega una sentenza dello scorso gennaio.

Come più volte da me sostenuto nei vari commenti, finalmente una sentenza che chiarisce la questione dell’exordium praescriptionis ed interpreta correttamente i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle importanti sentenze del gennaio 2008.

Ricordiamo il principio stabilito dalla Suprema Corte, in ordine al termine entro il quale avanzare domanda giudiziale di risarcimento a seguito di infezione HBV, HVC e HIV, fissato in 5 anni.“Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, c. 1, c.c, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (Cass. SSUU 581/2008). E’ stato, dunque stabilito il principio della conoscibilità del danno, nella sua forma irreversibile, correlato inscindibilmente alla sua rapportabilità causale.
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Secondo il già citato passo della sentenza della Cassazione, “…non conta dunque quando ci si è accorti della malattia, conta il momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza che quella malattia è dovuta ad un fatto ingiusto nei suoi confronti; e dunque non si può prescindere dalla conoscenza perlomeno del nesso causale.
Di per sé la diagnosi che manifesta la presenza del virus non necessariamente comporta la conoscenza che quei virus è dovuto alla trasfusione. Solo quando c’è questa consapevolezza il danneggiato ha l’onere di agire, perché solo in quel momento può attribuire la responsabilità del contagio ad un certo autore.
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Nel caso presente, si può dire che la percezione di aver subito un danno ingiusto a causa della trasfusione, l’attore l’ha avuta soltanto quando la Commissione medica ha ipotizzato un nesso tra la sua malattia e la trasfusione medesima, ossia nel 2003. La citazione in giudizio è solo di quattro anni successiva. La citazione è del 2004, e dunque in termini. Tra l’altro, che il dies a quo sia un altro, o meglio, che l’attrice abbia avuto contezza del danno prima di quella data, è un dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione, piuttosto che a chi agisce in giudizio.
Il Ministero in pratica dovrebbe provare che, secondo il criterio enunciato dalle Sezioni Unite, l’attore ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della Commissione…”.
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..................................., nella maggior parte dei casi, la detta certezza, che giustifichi appieno l’impulso giudiziario, è data dalla notifica da parte della CMO del giudizio sul nesso causale.(nota dell'utente: gli operatori sanitari non debbono provare il nesso causale per la 210/92 perchè la patologia fa parte dell'elenco di malattie a denuncia obligatoria nella categoria di alta probabilità lavorativa - DM (Lavoro) 27 apr. 2004).....
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Re: risarcimento per infermieri

Messaggioda Ro' » sabato 10 aprile 2010, 1:24

Ciao Gea,
Leggo con interesse quello che hai scritto, anche perchè è un po' differente da quello che mi era stato detto da un Avvocato.
Ti elenco la mia situazione, così (spero) potrai aiutarmi a capire se sono ancora in tempo a richiedere il danno biologico:


2004: Scopro di essere HCV+
maggio 2004: presento domanda per indennizzo l210
gennaio 2005: la domanda viene respinta dalla cmo
aprile 2005: presento ricorso
marzo 2007: il ricorso è accolto e vengo ascritta all'8a categoria


Ora, da quando partono secondo te i 5 anni? dal ricorso? dall'accoglimento della domanda? dalla presentazione della mia domanda? :roll:
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Re: risarcimento per infermieri

Messaggioda Annina » sabato 10 aprile 2010, 3:15

Ro che sappia io il termine dei 5 anni parte dall'accoglimmento della commissione alla tua richiesta di indennizzo...quindi direi che sei ancora più che in tempo! :wink:
bacibaci
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Re: risarcimento per infermieri

Messaggioda Gea » domenica 11 aprile 2010, 9:52

Ciao Ro' ! Concordo con Annina. Credo che ti serve un buon legale perchè di solito trovano motivi, in particolare per la decorrenza dei 5 anni. Dovrebb'essere dal momento in cui tu hai avuto "piena conoscenza e consapevolezza della gravità del danno" e delle sue conseguenze sul piano fisico, sociale, lavorativo, morale, esistenziale, cioè danno patrimoniale . Considerato che hai ottenuto il riconoscimento con un verbale C.M.O., la decorrenza potrebbe/dovrebbe partire da quella data. Ci sono sentenze in merito ai ricorsi fatti per l'interpretazione errata del momento di decorrenza. Puoi chiamare Massimiliano-EPAC e leggi anche la mia MP. In bocca al lupo, Gea
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